ordinanza n.40 del 01.07.2025 – misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento di attività lavorativa svolta all’aperto in condizione di esposizione prolungata al sole.

Dettagli della notizia

misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento di attività lavorativa svolta all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole

Data:

01 Luglio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

 

ORDINANZA N. 40 DEL 01 LUGLIO 2025

Oggetto:

MISURE DI PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALL'APERTO IN CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE. ADOZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

 

PREMESSO CHE, secondo le prime informazioni metereologiche, diffuse dai mezzi di comunicazione, anche questa stagione estiva risulta essere potenzialmente interessata a registrare elevate temperature ed elevati tassi di umidità, condizioni climatologiche del tutto incompatibili con una condizione di prolungata esposizione al sole, soprattutto in costanza dello svolgimento di attività lavorative all’aperto, tale da rappresentare un pericolo per la salute per quelle categorie di lavoratori che, quotidianamente svolgono la loro attività e per lunghi periodi sotto le radiazione solari, risultando così sottoposti ad un elevato rischio di risultare vittime da stress termico e colpi di sole;

 

PREMESSO ALTRESÌ che da diversi anni la stagione estiva, a causa degli accertati cambiamenti climatici su scala mondiale, risulta caratterizzata dall’elevata temperatura dell’aria e dall’elevato tasso di umidità;

 

CONSIDERATO che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

 

RITENUTI pertanto sussistenti tutti i presupposti per l’emanazione di un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i potenziali rischi cui sono esposte le diverse categorie di lavoratori interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all’aperto in condizione di esposizione prolungata al sole, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

 

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

 

VISTI:

  • l’art. 32 della Costituzione;
  • l’art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;
  • l’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 giugno 2000 e ss.mm.ii., il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei

 

principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

  • l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile (...) provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati”;
  • l’art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio 1992 225 e ss.mm.ii.;
  • il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. nr. 186 del 9 agosto 2008, rubricato “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione”;
  • la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
  • l’art. 650 p.;
  • il Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
  • l’Ordinanza 350 del 18 giugno 2025 del Presidente della Regione Puglia;

Tutto quanto sopra premesso,

                                                    ORDINA

Per  tutte  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  di  seguito  si intendono  come integralmente riportate:

  1. è vietato sull’intero territorio comunale, con efficacia immediata e sino al 31 agosto 2025, il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:00 alle ore 16:00, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento del lavoro all’aperto, nei momenti in cui, la mappa del rischio indicata sul sito internet https://worklimate.it/scelta-mappa/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali alle ore 12:00 un livello di rischio “ALTO”;
  2. E’ altresì, vietato lo svolgimento di attività lavorative in costanza esposizione prolungata al sole nelle fasce d’orario della stessa giornata, sempreché, dopo conveniente ed opportuna valutazione dei rischi potenziali del lavoro da parte degli organismi datoriali di lavoro e degli enti di controllo e prevenzione, in stretta relazione alla:
    • Tipologia delle mansioni;
    • Intensità dell’attività lavorativa (salvo che non sia attenuata dall’utilizzi di dispositivi di protezione individuale od ausilio di strumenti ed attrezzature che ne diminuiscono i fattori di stress termico);
    • Ubicazione del luogo di lavoro;
    • Caratteristiche soggettive del lavoratore (età, salute e di genere);
    • Non sanciscano formalmente la non applicabilità del presente provvedimento, dandone consequenziale e preventiva comunicazione ai componenti organismi di
  3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 p., se li fatto non costituisce più grave reato).

 

INFORMA

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento si può ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

 

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

 

La presente Ordinanza è inviata al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua osservanza e, per le rispettive competenze, ai seguenti Enti:

  • al Presidente della Regione Puglia;
  • alla Questura di Taranto;
  • al Stazione dei Carabinieri di Torricella;
  • al Comando dei F. di Taranto;
  • al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
  • al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

 

Infine rende noto e raccomanda alla cittadinanza la consultazione del decalogo contenente utili consigli di protezione e prevenzione per fronteggiare le condizioni climatiche di maggior caldo mediante l’accesso al seguente sito internet: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

 

                                                                    IL SINDACO

                                                                    Dott. Francesco TURCO

 

 

Ultimo aggiornamento: 01/07/2025, 12:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri