Il D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato e integrato il D. Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso civico; nel confermare l’istituto già disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013, c.d. accesso civico “semplice”, ha introdotto una nuova forma di accesso civico, c.d. “generalizzato” in analogia all’istituto del “Freedom of Information Act” (FOIA) previsto nel sistema anglosassone ove il diritto all’informazione è la regola generale mentre la riservatezza e il segreto costituiscono eccezioni. Si precisa che le predette forme di accesso si affiancano all’accesso civico di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 c.d. “documentale” previsto a tutela dei titolari di situazioni giuridiche qualificate, che continua a rimanere in vigore.
L’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013) afferisce al diritto di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
La richiesta può essere presentata da chiunque, non va motivata, è gratuita e va indirizzata al Segretario Comunale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La richiesta deve specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria. La richiesta va redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e va presentata mediante:
- posta elettronica all’indirizzo PEC: info@pec.comune.torricella.ta.it ;
- posta ordinaria all’indirizzo del Comune di TORRICELLA – Piazza Barone Bardoscia, s.n. 74020, TORRICELLA (TA);
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
In caso contrario trasmette la richiesta al Responsabile competente e ne informa il richiedente. Il Responsabile competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza pubblica sul sito web del Comune il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile delle Trasparenza, l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Vertice Politico e all’OIV per l’attivazione delle varie forme di responsabilità in relazione alla gravità degli inadempimenti.
L’ accesso civico generalizzato (art. 5, c.2 del D. Lgs. 33/2013) è il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione, finalizzato ad esercitare il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse dell’Ente.
La richiesta può essere presentata da chiunque, non va motivata, e va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. La richiesta è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. La richiesta deve indicare con precisione i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta va redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e va presentata mediante:
- posta elettronica all’indirizzo PEC: info@pec.comune.torricella.ta.it ;
- posta ordinaria all’indirizzo del Comune di TORRICELLA – Piazza Barone Bardoscia, 74020, TORRICELLA (TA);
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Laddove l’istanza di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi di soggetti controinteressati correlati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ne dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove vi sia stata accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
L’Ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso (da gestirsi a cura dei Responsabili nel rispetto delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28.12.200) con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. In ogni caso, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
È previsto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali sia sentito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel caso di richiesta di riesame nel caso di ricorso solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della “protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” (art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013).
In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono sospesi.
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Pagina aggiornata il 18/03/2024