Descrizione
REGISTRO GENERALE ORDINANZE N.22 del 07/05/2026
MISURE FITOSANITARIE DI LOTTA AL VETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO PER IL CONTRASTO ED IL CONTROLLO DI XYLELLA FASTIDIOSA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- La Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità̀ competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità̀ fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di Xylella fastidiosa e precisamente X. f. fastidiosa ST1- X. f. pauca ST53- X. f. multiplex ST26 e sono state istituite le rispettive aree delimitate.
- Il comma 2 dell’art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l’Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di Xylella fastidiosa in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il Piano di azione, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1593/2024, prevede che l’Osservatorio definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di Xylella fastidiosa.
CONSIDERATO CHE
- L’adozione di pratiche agronomiche annuali per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori nel territorio regionale quali arature, fresature, erpicature e trinciature è, allo stato attuale delle conoscenze, una misura fitosanitaria indispensabile per limitare la densità̀ di popolazione di insetti vettori e, di conseguenza, la diffusione dell’organismo nocivo.
- L’applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, così come previsto nel richiamato Piano d’azione, è obbligatoria nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree delimitate e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari.
- L’Osservatorio può̀ disporre l’applicazione obbligatoria di tali misure anche in comuni ricadenti al di fuori delle aree delimitate in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario.
- L’Osservatorio può̀ disporre l’applicazione obbligatoria di tali misure anche in comuni ricadenti al di fuori delle aree delimitate in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario.
PRESO ATTO CHE
- la Regione Puglia con Determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale -Sezione Osservatorio Fitosanitario N. 00039 del 11/03/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 181 Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2026/00039 ha approvato le "Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025 – Prescrizione di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa.";
- il Comune di Torricella rientra tra i comuni nell'elenco di cui all'allegato A della predetta Determinazione, con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare;
- il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie è effettuato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
DATO ATTO CHE
- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'igiene pubblica;
- tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
- a) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità̀ e determinano lo scadimento della qualità̀ urbana;
- b) l'incuria, il degrado e situazioni che minacciano la pubblica igiene;
RITENUTO
di adottare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza contingibile e urgente per attuare le "Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa - Reg.(UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025" ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità̀ e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;
DATO ATTO
che in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità̀, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di fascere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità̀, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività̀ del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.
VISTI
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.
ORDINA
- ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, di adottare le misure, le azioni, le precauzioni previste dalle norme per il contrasto alla diffusione del vettore della xylella fastidiosa, quali:
- La potatura del verde, l’aratura o la trinciatura delle erbe infestanti su superfici coltivabili, da eseguire obbligatoriamente entro il 15 maggio 2026;
- La lavorazione del terreno, che deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura sino al 15 maggio 2026;
- nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, di intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto;
- nelle aree con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre pruno idee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma
- La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
- aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.
AVVERTE CHE
- Il materiale risultante dalla potatura deve essere distrutto in loco mediante trinciatura.
- La violazione della presente ordinanza sarà̀ punita ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D. Lgs 267/2000, fatte salve le eventuali altre azioni di legge.
- Le Forze dell'Ordine, la Stazione dei Carabinieri – Forestale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.
- A norma dell'art. 3 c. 4 legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Puglia - Lecce - entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ovvero, in alternativa, entro 120 gg., sempre decorrenti dalla data di pubblicazione, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Torricella e sia immediatamente eseguita.
Che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli Organi di Vigilanza preposti vigilino sull'osservanza della presente e sanzionino le violazioni accertate.
L'invio di copia della presente:
- al Servizio di Polizia Locale –Sede
- al Comando Stazione Carabinieri di Torricella;
- al Comando Unità per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri -Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto;
- alla Provincia di Taranto;
- alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale -Sezione Osservatorio Fitosanitario.
Torricella, lì 07/05/2026
Il Sindaco
Dott. Francesco TURCO