Descrizione
REGISTRO GENERALE ORDINANZE N.66 del 31/12/2025
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA E DEL BENESSERE ANIMALE. DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI E REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025/2026.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
È consuetudine consolidata celebrare il passaggio al nuovo anno con l'accensione e lo sparo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere.
Tale condotta, sebbene legata alla tradizione, determina gravi ricadute in termini di sicurezza urbana, incolumità fisica dei cittadini e protezione dell'ambiente.
RILEVATO IN FATTO CHE:
- La cronaca degli ultimi anni evidenzia numerosi incidenti derivanti dall'uso improprio o imprudente di prodotti pirotecnici, spesso legati alla vendita illegale o all'utilizzo da parte di minori privi dei necessari requisiti.
- Il fragore degli scoppi induce negli animali domestici e selvatici reazioni di panico che portano alla perdita dell'orientamento, al rischio di smarrimento o, in casi gravi, al ferimento e al decesso.
- Le esplosioni comportano un massiccio rilascio in atmosfera di polveri sottili (Pm10) e metalli pesanti (stronzio, bario, rame, piombo), aggravando sensibilmente l'inquinamento ambientale e i rischi per la salute respiratoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- Sull'uso del potere di ordinanza: L’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti "contingibili e urgenti" per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- Sulla proporzionalità della misura: Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 245/2020), il divieto non è assoluto né generalizzato sulla vendita (che resta consentita negli esercizi autorizzati per i prodotti legali), ma è limitato alle modalità di impiego idonee a ledere la sicurezza e il decoro urbano.
- Sulla tutela ambientale e la salute: Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e dei principi di precauzione, l'Amministrazione è tenuta a limitare le attività che determinano picchi di inquinamento acustico e atmosferico.
- Sulla sicurezza urbana: La Legge n. 48/2017 definisce la sicurezza urbana come bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, autorizzando interventi volti a prevenire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico o ne impediscono la fruibilità.
VISTI:
- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL).Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e il relativo Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).
- Il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che recepisce la Direttiva 2013/29/UE sulla classificazione degli articoli pirotecnici (F1, F2, F3).
- La Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/006695 del 10/05/2019 relativa alle limitazioni alla vendita.
- La Legge 24.11.1981 n. 689 e l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 in materia sanzionatoria.
ORDINA
Ai sensi delle norme sopra richiamate, su tutto il territorio comunale, nei giorni 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026:
- DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO, al di fuori degli spettacoli autorizzati e realizzati da professionisti abilitati, di ogni tipo di fuoco d'artificio, petardo o mortaretto (compresi quelli di libera vendita) in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- DIVIETO DI UTILIZZO IN LUOGO PRIVATO laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su aree pubbliche o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.
- DIVIETO DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE di qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto scoppiante, crepitante o fischiante (es. rauti o petardi).
- DIVIETO DI CESSIONE A MINORI: è vietata la vendita o la consegna a qualunque titolo di articoli di categoria F1 a minori di anni 14 e di categoria F2 e F3 a minori di anni 18.
- DEROGHE: Restano consentiti i prodotti ad effetto esclusivamente luminoso e di ridotta emissione sonora (es. fontane, bacchette scintillanti, trottole), purché utilizzati nel rigoroso rispetto delle istruzioni d'uso.
RACCOMANDA:
- Agli esercenti la responsabilità genitoriale di vigilare affinché i minori non detengano materiali pericolosi.
- Di non raccogliere né tentare di riaccendere artifici inesplosi rinvenuti sul suolo.
AVVERTE CHE:
L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato (artt. 650, 659, 703 C.P.), comporta:
- La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- La sanzione accessoria della confisca e sequestro degli articoli pirotecnici utilizzati o detenuti in violazione.
DISPONE:
La pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Taranto, alla Questura e alle Forze dell'Ordine territoriali.
Ai sensi del D. Lgs. 104/2010, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Torricella, lì 31/12/2025
Il Sindaco
Dott. Francesco TURCO